La Rete nazionale

Al fine di rafforzare le funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, di consentire lo scambio d'informazioni e dati, esperienze e buone prassi e di accrescere l'efficacia della loro azione, è stata istituita la Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera nazionale. L'organismo costituisce un punto di riferimento e di raccordo delle Consigliere e dei Consiglieri investiti a livello territoriale e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della Consigliera nazionale.

Le Consigliere ed i Consiglieri regionali e provinciali di parità

Vengono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle Regioni e dalle Province, sentite le commissioni tripartite, rispettivamente regionali e provinciali, di cui agli articoli 4 e 6 del D. lgs 469/1997; hanno mandato quadriennale - rinnovabile una sola volta - e rappresentano i livelli di competenza territoriali locali (regionali e provinciali) relativamente alla figura istituzionale della Consigliera e del Consigliere di parità, prevista all'art. 8 della Legge 125/1991 e successivamente disciplinata dal D. lgs 196/2000.

Si occupano della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza regionale e provinciale, operando in sinergia con gli altri organi istituzionali preposti, sullo stesso territorio, alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. A tale scopo, fanno parte delle Commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del D. lgs 469/1997; partecipano ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999; inoltre, sono componenti delle Commissioni di parità del corrispondente al livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe.

Ogni anno, entro il 31 dicembre, le Consigliere e i Consiglieri regionali e provinciali hanno l'obbligo di presentare - pena la decadenza del mandato - un rapporto sull'attività svolta a tutti gli organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

Gli uffici delle Consigliere e dei Consiglieri regionali e provinciali sono collocati, per legge, rispettivamente presso le Regioni e le Province, che sono tenute a fornire il personale, la strumentazione e le attrezzature loro necessarie.

Attività istituzionale e disciplina giuridica

Sulla base della Legge 125/1991, a disciplinare in maniera più puntuale ruoli, funzioni ed attività delle/dei Consigliere/i di parità, è intervenuto il D. lgs 196/2000.

Se ne evince che le/i Consigliere/i svolgono essenzialmente funzioni di promozione e controllo in merito all'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, inoltre, sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza; di fronte ad atti, patti o comportamenti discriminatori possono, infine, agire in giudizio.

Tra le competenze attribuite alle/ai Consigliere/i dalla legge, figurano anche le seguenti attività:

  • rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
  • promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
  • promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
  • sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;
  • promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
  • collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
  • diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
  • verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
  • collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

Le spese relative alle funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, nazionali, regionali e provinciali, sono finanziate tramite uno specifico Fondo nazionale per le loro attività, da utilizzarsi, eventualmente, per i compensi di esperti e per le spese relative alle azioni in giudizio promosse sostenute dalle stesse.

 

 

Credits