Al fine di
rafforzare
le funzioni
delle
Consigliere
e dei
Consiglieri
di parità,
di
consentire
lo scambio
d'informazioni
e dati,
esperienze e
buone prassi
e di
accrescere
l'efficacia
della loro
azione, è
stata
istituita la
Rete
nazionale
delle
Consigliere
e dei
Consiglieri
di parità,
coordinata
dalla
Consigliera
nazionale.
L'organismo
costituisce
un punto di
riferimento
e di
raccordo
delle
Consigliere
e dei
Consiglieri
investiti a
livello
territoriale
e si
riunisce
almeno due
volte l'anno
su
convocazione
e sotto la
presidenza
della
Consigliera
nazionale.
Le
Consigliere
ed i
Consiglieri
regionali e
provinciali
di parità
Vengono
nominati con
decreto del
Ministro del
Lavoro e
delle
Politiche
Sociali, di
concerto con
il Ministro
per le Pari
Opportunità,
su
designazione
degli organi
a tal fine
individuati
dalle
Regioni e
dalle
Province,
sentite le
commissioni
tripartite,
rispettivamente
regionali e
provinciali,
di cui agli
articoli 4 e
6 del D. lgs
469/1997;
hanno
mandato
quadriennale
-
rinnovabile
una sola
volta - e
rappresentano
i livelli di
competenza
territoriali
locali
(regionali e
provinciali)
relativamente
alla figura
istituzionale
della
Consigliera
e del
Consigliere
di parità,
prevista
all'art. 8
della
Legge
125/1991
e
successivamente
disciplinata
dal
D. lgs
196/2000.
Si occupano
della
trattazione
dei casi di
discriminazione
di rilevanza
regionale e
provinciale,
operando in
sinergia con
gli altri
organi
istituzionali
preposti,
sullo stesso
territorio,
alla tutela
delle
lavoratrici
e dei
lavoratori.
A tale
scopo,
fanno parte
delle
Commissioni
regionali e
provinciali
tripartite
previste
dagli
articoli 4 e
6 del D. lgs
469/1997;
partecipano
ai tavoli di
partenariato
locale ed ai
comitati di
sorveglianza
di cui al
regolamento
(CE) n.
1260/1999
del
Consiglio
del 21
giugno 1999;
inoltre,
sono
componenti
delle
Commissioni
di parità
del
corrispondente
al livello
territoriale,
ovvero di
organismi
diversamente
denominati
che svolgono
funzioni
analoghe.
Ogni anno,
entro il 31
dicembre, le
Consigliere
e i
Consiglieri
regionali e
provinciali
hanno
l'obbligo di
presentare -
pena la
decadenza
del mandato
- un
rapporto
sull'attività
svolta
a tutti gli
organismi
che hanno
provveduto
alla loro
designazione.
Gli
uffici delle
Consigliere
e dei
Consiglieri
regionali e
provinciali
sono
collocati,
per legge,
rispettivamente
presso
le
Regioni
e le
Province,
che sono
tenute a
fornire il
personale,
la
strumentazione
e le
attrezzature
loro
necessarie.
Attività
istituzionale
e disciplina
giuridica
Sulla base
della
Legge
125/1991, a
disciplinare
in maniera
più puntuale
ruoli,
funzioni ed
attività
delle/dei
Consigliere/i
di parità, è
intervenuto
il
D. lgs
196/2000.
Se ne evince
che le/i
Consigliere/i
svolgono
essenzialmente
funzioni di
promozione e
controllo in
merito
all'attuazione
dei principi
di
uguaglianza
di
opportunità
e non
discriminazione
per donne e
uomini nel
lavoro.
Nell'esercizio
delle
funzioni
loro
attribuite,
inoltre,
sono
pubblici
ufficiali ed
hanno
l'obbligo di
segnalazione
all'autorità
giudiziaria
per i reati
di cui
vengono a
conoscenza;
di fronte ad
atti, patti
o
comportamenti
discriminatori
possono,
infine,
agire in
giudizio.
Tra le
competenze
attribuite
alle/ai
Consigliere/i
dalla legge,
figurano
anche le
seguenti
attività:
-
rilevazione
delle
situazioni
di
squilibrio
di
genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di
garanzia
contro
le
discriminazioni
previste
dalla
legge 10
aprile
1991, n.
125;
-
promozione
di
progetti
di
azioni
positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie,
nazionali
e locali
finalizzate
allo
scopo;
-
promozione
della
coerenza
della
programmazione
delle
politiche
di
sviluppo
territoriale
rispetto
agli
indirizzi
comunitari,
nazionali
e
regionali
in
materia
di pari
opportunità;
-
sostegno
delle
politiche
attive
del
lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e
realizzazione
di pari
opportunità;
-
promozione
dell'attuazione
delle
politiche
di pari
opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che
operano
nel
mercato
del
lavoro;
-
collaborazione
con le
direzioni
provinciali
e
regionali
del
lavoro al fine di individuare procedure efficaci di
rilevazione
delle
violazioni
alla
normativa
in
materia
di
parità,
pari
opportunità
e
garanzia
contro
le
discriminazioni,
anche
mediante
la
progettazione
di
appositi
pacchetti
formativi;
-
diffusione
della
conoscenza
e dello
scambio
di buone
prassi e
attività
di
informazione
e
formazione
culturale
sui
problemi
delle
pari
opportunità
e sulle
varie
forme di
discriminazioni;
-
verifica
dei
risultati
della
realizzazione
dei
progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile
1991, n.
125;
-
collegamento
e
collaborazione
con gli
assessorati
al
lavoro
degli
enti
locali e
con
organismi
di
parità
degli
enti
locali.
Le
spese
relative
alle
funzioni
delle
Consigliere
e dei
Consiglieri
di parità,
nazionali,
regionali e
provinciali,
sono
finanziate
tramite uno
specifico
Fondo
nazionale
per le loro
attività, da
utilizzarsi,
eventualmente,
per i
compensi di
esperti e
per le spese
relative
alle azioni
in giudizio
promosse
sostenute
dalle
stesse.